I principali obiettivi dell’Associazione sono: consentire il mantenimento a domicilio di persone che si trovano in situazioni di difficoltà a causa dell’età avanzata, di una malattia, di una convalescenza post-operatoria, di un handicap cronico, di un disagio sociale, o di neo-genitori alle prese con la novità del nuovo ruolo; offrire al paziente cure adeguate grazie a un personale qualificato, costantemente aggiornato grazie alla formazione continua che ACD offre ai propri operatori; realizzare una sempre più intensa collaborazione con gli enti sul territorio (ospedali, centri diurni, medici sul territorio e altri enti socio-assistenziali).
L’Associazione opera secondo valori e principi etici imprescindibili.

Valori e principi etici
Attenzione ai bisogni clinici dell’utente
La continuità nella presa a carico di un utente è assicurata dal lavoro quotidiano degli operatori di ACD e dall’attivazione della rete socio-sanitaria dei servizi esterni. Ogni utente riceve il medesimo trattamento senza discriminazioni.
Per valutare i bisogni degli utenti, gli operatori si basano sul modello della valutazione multidimensionale e sul principio della sussidiarietà degli interventi rispetto alle risorse del paziente, di quelle dei famigliari o secondarie (principio espresso dalla Legge Cantonale sull’Assistenza e la Cura a Domicilio. Per ACD la rapidità nella risposta al bisogno è un valore.
L’offerta di cure e assistenza a domicilio è sussidiaria rispetto alle risorse personali e familiari degli utente.
CP art. 321 cpv. 1
Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell’esercizio della professione o dopo la fine degli studi.
CP art. 321 cpv. 2
La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza.
LSan art. 20 cpv. 2
Ogni operatore sanitario è tenuto, nell’interesse del paziente, al segreto professionale. I funzionari e i privati che sono a conoscenza di segreti sanitari sono considerati ausiliari conformemente alle disposizioni dell’articolo 321, cpv. 1 del Codice Penale Svizzero e quindi soggetti all’obbligo del segreto professionale
Art. 20
1 - Conformemente alla pianificazione cantonale, per ottimizzare i rapporti con altri enti operanti sul territorio, ogni SACD d’interesse pubblico conclude le convenzioni necessarie per definire la distribuzione dei compiti e degli oneri finanziari.
Art. 26 1 […].
2 - I servizi d’appoggio riconosciuti possono essere gestiti direttamente da uno o più Comuni, rispettivamente da un SACD.
Art. 211[…]
2- Allo scopo di favorire l’impiego ottimale di risorse e dei servizi sul territorio, ogni SACD d’interesse pubblico può concludere convenzioni con altri operatori sanitari, enti o associazioni allo scopo di:
a) assicurarsi il loro intervento al domicilio dell’utente;
b) assicurarsi l’accesso a strutture sociosanitarie;
c) delegare l’esecuzione di determinate prestazioni.